La Cerimonia
Il Matrimonio Civile

La Cerimonia
La cerimonia di celebrazione del matrimonio civile comprende tre momenti specifici:
• La lettura di tre articoli del Codice Civile (artt. 143, 144, 147);
• L’esplicita e pubblica dichiarazione di volontà di coniugarsi;
• La lettura dell’atto di matrimonio e la sua sottoscrizione da parte degli sposi, dei testimoni e dell’Ufficiale di Stato Civile.
La cerimonia è di breve durata (non più di 20 minuti) ed ha il seguente svolgimento:
• gli sposi si presentano davanti all’Ufficiale di Stato Civile (celebrante) accompagnati da due testimoni;
• il celebrante legge gli articoli del Codice Civile:
Art. 143 - Diritti e doveri reciproci dei coniugi
Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 144 - Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Art. 147 - Doveri verso i figli.
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
• il celebrante formula le domande di rito:
- “Sig. Romeo intende prendere in moglie la qui presente Giulietta?”
- “Signora Giulietta intende prendere in marito il qui presente Romeo?”
• Se gli sposi rispondono affermativamente il celebrante dichiara:
“A seguito della vostra risposta affermativa io, Ufficiale dello Stato Civile del Comune, dichiaro in nome della Legge che siete uniti in matrimonio.”
L’Ufficiale appone la propria firma sulla pergamena offerta agli sposi.
• Se gli sposi lo desiderano si scambiano le fedi nuziali.
• La seconda parte della cerimonia riguarda la lettura dell’atto di matrimonio che verrà inserito nei registri di Stato Civile:
"... Avanti a me Ufficiale dello Stato Civile, vestito in forma ufficiale, sono personalmente comparsi:
1) Romeo.
2) Giulietta.
I quali mi hanno richiesto di unirli in matrimonio a questo effetto mi hanno presentato il documento sottodescritto e dall' esame di questo nonché di quelli già prodotti all' atto della richiesta delle pubblicazioni i quali tutti muniti del mio visto inserisco nel volume degli allegati a questo registro risultandomi nulla ostare alla celebrazione del loro matrimonio.
Ho letto agli sposi gli articoli 143, 144, 147 del Codice Civile e quindi ho domandato allo sposo se intende prendere in moglie la quì presente Giulietta e a questa se intende prendere in marito il qui presente Romeo ed avendomi ciascuno risposto affermativamente a piena intelligenza anche dei testimoni sotto indicati, ho pronunziato in nome della legge che i medesimi sono uniti in matrimonio..."

Il Matrimonio Civile
Il Matrimonio è l’unione di due persone finalizzata alla reciproca solidarietà, oltre che al mantenimento ed all’educazione dei figli.
Sul piano affettivo si tratta dunque del coronamento di una promessa di amore. Sul piano giuridico il matrimonio rappresenta un accordo a cui la legge riconosce un valore contrattuale, vincolante per i contraenti e per tutta la società.
Il Matrimonio si definisce Civile quando è celebrato davanti all'Ufficiale di Stato Civile, è assoggettato alle regole espressamente previste dal codice civile e dalle leggi speciali e non riveste alcun rilievo in ambito religioso.
Secondo la legge il matrimonio è un negozio giuridico idoneo a creare un vincolo stabile, certo e duraturo tra due persone di sesso diverso che vogliono condividere un medesimo progetto di vita.
Il matrimonio è tutelato indirettamente dalle norme costituzionali ed espressamente dal codice civile (artt. 82 ss. c.c.).
Con il matrimonio si costituisce la famiglia legittima e si acquista lo status di coniuge.
Sussiste matrimonio solo in presenza di presupposti specifici: diversità di sesso tra gli sposi, libera e reciproca manifestazione di volontà e scambio dei consensi alla presenza dell'Ufficiale di Stato Civile.
Il matrimonio si può celebrare solo tra persone che abbiano raggiunto la maggiore età (18 anni). Con espressa autorizzazione, le nozze possono essere celebrate anche quando il soggetto abbia compiuto il sedicesimo anno di età, a seguito di verifica e valutazione disposta dal tribunale competente (figura giuridica dell'emancipazione).
Dal vincolo matrimoniale discendono una molteplicità di rapporti patrimoniali e di diritti ed obblighi tra coniugi e tra genitori e figli (artt. 143 ss. c.c.).